11. giugno 2021

L’impresa ha un obbligo di notifica nei confronti di un committente «competente»?

Nell’ambito della realizzazione di un importante complesso immobiliare l’impresa generale TuttoIo SA ha subappaltato alla Nonosolograniti Sagl le opere di pavimentazione di tutti i balconi e delle terrazze degli edifici. Il relativo materiale, e in particolare le lastre in gres porcellanato sono state fornite e messe a disposizione dalla stessa TuttoIo SA. 
 

Al termine dei lavori la pavimentazione dei balconi e terrazzi presentava importanti difetti, eliminabili unicamente con l’asportazione completa e nuova posa di tutte le lastre. L’impresa generale ha notificato immediatamente i difetti alla Nonsolograniti Sagl, cui imputa la responsabilità per il danno e pregiudizio economico che ne è derivato.  

Il ricorso al Giudice risulta purtroppo inevitabile. 

Nella propria risposta alla petizione inoltrata dalla TuttoIo SA, la Nonsolograniti Sagl declina qualsiasi responsabilità. Ritiene che la causa dei difetti risieda nel materiale fornito dall’impresa generale, che secondo lei non era manifestamente compatibile con le modalità costruttive della struttura grezza dell’immobile; entrambi i fattori risulterebbero esclusivamente imputabili ella TuttoIo SA, che aveva imposto sia i dettagli costruttivi in questione che la scelta dei materiali per la pavimentazione senza coinvolgere minimamente la subappaltatrice. Secondo la subappaltatrice, l’impresa generale vanterebbe inoltre una pluridecennale esperienza nel campo dell’edilizia, motivo per cui doveva esserle evidentemente riconosciuta e attribuita la competenza tecnica necessaria per operare una scelta corretta del materiale da utilizzare per le opere di pavimentazione. 

Dalla perizia tecnica ordinata dal Tribunale emerge che effettivamente le lastre scelte dall’impresa generale erano del tutto inidonee considerate le modalità costruttive particolari dei balconi e delle terrazze, e che tale inidoneità costituisce l’esclusiva causa dei difetti riscontrati e del considerevole danno che ne è derivato. 

Quando il titolare della Nonsolograniti Sagl riceve e legge la sentenza vi trova una brutta sorpresa: la petizione della TuttoIo SA è stata integralmente accolta e la subappaltante si trova condannata a risarcire all’impresa generale tutti i costi di demolizione e rifacimento della pavimentazione, oltre alle spese legali. 

Il Tribunale motiva la propria decisione con il fatto che la Nonsolograniti Sagl avrebbe dovuto segnalare tempestivamente, ossia senza indugio all’impresa generale che il materiale da lei messo a disposizione non era idoneo. Che una simile notifica sia avvenuta secondo quanto riporta la sentenza non emerge dagli atti e tra l’altro non risulta neppure mai essere stato affermato dalla Nonsolograniti Sagl. L’asserita esperienza della TuttoIo SA nel campo dell’edilizia non ha secondo il Giudice alcuna incidenza sulle conseguenze dell’omessa notifica da parte della subappaltatrice. 

La responsabilità dell’appaltatore corrisponde a grandi linee a quella del lavoratore (Art. 364 cpv. 1 CO). Salvo accordi divergenti, l’appaltatore deve procurarsi e fornire tutto il materiale e gli attrezzi che servono per realizzare l’opera. Se per contro il materiale viene messo a disposizione dal committente e durante l’esecuzione dell’opera emerge che esso presenta die difetti che potrebbero pregiudicare la corretta o tempestiva realizzazione dell’opera edile, l’imprenditore è tenuto a immediata notifica, a difetto di che egli dovrà rispondere dei danni che derivano dai difetti del materiale riscontrati (art. 365 cpv. 3 CO). 

Nel caso che qui ci occupa, la subappaltatrice Nonosolograniti Sagl era tenuta nei confronti dell’impresa generale TuttoIo SA allo stesso obbligo di notifica che vincola qualsiasi appaltatore nei confronti del proprio committente. Il fatto che un’impresa generale disponga naturalmente di una generica esperienza nel campo dell’edilizia non basta a svincolare la subappaltatrice da tale obbligo; considerate le conoscenze tecniche specifiche di cui disponeva Nonsolograniti Sagl nell’ambito delle opere di pavimentazione e il conseguente divario di competenza rispetto alla committente, la subappaltatrice non poteva infatti ritenere in buona fede che la TuttoIo SA fosse consapevole dell’inidoneità del materiale da lei messo a disposizione, inidoneità che quindi avrebbe dovuto immediatamente segnalare. 

Conclusione: l’appaltatore non deve prendere l’eventuale esperienza del committente nel campo dell’edilizia come pretesto per rinunciare ad avvisarlo immediatamente qualora il materiale da lui messo a disposizione presentasse die difetti, oppure se ritiene che le istruzioni e richieste del committente non siano compatibili con una corretta esecuzione dell’opera. L’obbligo legale di notifica dell’appaltatore va quindi prudenzialmente osservato senza eccezioni, immediatamente e possibilmente in forma scritta. 


Testo: Andrea Lenzin

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