20. novembre 2020

COVID-19 – Cosa vale ai sensi del diritto del lavoro per i gruppi a rischio?

Potreste per favore dare un contributo sul tema legale "Versamento del salario per i gruppi a rischio”? Questa richiesta di un ex socio è arrivata alla nostra redazione nell'agosto 2020. L'avvocato Martin Basler si è occupato della questione e descrive la situazione giuridica attuale come segue:


Lavoratori particolarmente a rischio a causa del COVID-19
Misure di protezione e pretese salariali

Nell'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020 o meglio nella modifica del 16 marzo 2020 (RU 2020 783 ss.), veniva stabilito che le persone particolarmente a rischio devono restare a casa ed evitare le folle (art. 10b cpv. 1 Ordinanza 2 COVID-19). Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro (art. 10b cpv. 2 Ordinanza 2 COVID-19). Queste patologie sono state definite in modo più preciso da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell’allegato 6 dell’Ordinanza 2 COVID-19. Secondo l’art. 10c cpv. 1 dell’Ordinanza 2 COVID-19 il datore di lavoro doveva permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi oppure, nel caso ciò non fosse stato possibile, assegnare al lavoratore interessato un lavoro alternativo equivalente che poteva essere svolto da casa (art. 10c cpv. 2 Ordinanza 2 COVID-19). Se, per motivi aziendali, era indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, il datore di lavoro doveva adottare le misure necessarie affinché essi potessero essere sufficientemente protetti dal contagio del virus COVID-19 (art. 10c cpv. 3 Ordinanza 2 COVID-19). Se anche questo non era possibile, il datore di lavoro doveva porre in congedo i lavoratori interessati con la continuazione del pagamento pieno dello stipendio. (art. 10c cpv. 7 Ordinanza 2 COVID-19).

Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza 3 COVID-19 del 19.06.2020, l’Ordinanza 2 COVID-19 è stata abrogata a partire dal 22.06.2020. Le precedenti disposizioni degli artt. 10b e 10c dell’Ordinanza 2 COVID-19 non sono state riprese nell’Ordinanza 3 COVID-19. Di conseguenza, è stato eliminato anche il diritto dei lavoratori a rischio ad essere esonerati dal lavoro. A partire dal 22.06.2020, il datore di lavoro poteva nuovamente richiedere ai lavoratori interessati di presentarsi personalmente sul posto di lavoro. Da allora, con gli adattamenti dell’Ordinanza 3 COVID-19 e dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) non è cambiato nulla. Il Consiglio federale, con le modifiche del 18.10.2020 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare (RU 2020 4159), ha ripreso la raccomandazione dell’UFSP sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi (art. 10 cpv. 3 Ordinanza Covid-19 situazione particolare con riferimento a: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
Tuttavia, non sono state adottate nuove disposizioni per i lavoratori particolarmente a rischio, né sono state ripristinate le disposizioni di cui agli artt. 10b e 10c dell’Ordinanza 2 COVID-19. Attualmente (stato al 19.10.2020) non vi è quindi alcuna possibilità legale per i lavoratori particolarmente a rischio di stare lontani dal lavoro con uno stipendio totale o parziale solo a causa della loro vulnerabilità.

In sintesi, dal 13.03. al 21.06.2020, i dipendenti particolarmente a rischio avevano diritto a un'indennità salariale completa, se il datore di lavoro non era in grado di prendere e garantire le necessarie misure di protezione. Dal 22.06.2020, il datore di lavoro può impiegare sul posto di lavoro anche lavoratori particolarmente a rischio; nel farlo, deve garantire che i lavoratori interessati siano protetti nel miglior modo possibile dall'infezione da Covid-19 attraverso le misure note.


Zofingen, 19.10.2020/az/mb

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